Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati
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2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e
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Vigilanza sulle banche
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Vigilanza
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Vigilanza regolamentare
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Vigilanza informativa
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Vigilanza ispettiva
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Vigilanza regolamentare
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Vigilanza ispettiva
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Attività di vigilanza
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Vigilanza informativa
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Vigilanza su base consolidata
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Finalità e destinatari della vigilanza
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, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le
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Vigilanza sui sistemi di pagamento
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3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato
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Ambito ed esercizio della vigilanza
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Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
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Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria
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1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti
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1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
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4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
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3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
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2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
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2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
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1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1
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2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
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giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
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informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
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esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
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coatta e di amministrazione straordinaria, nonché con l'attività di vigilanza in generale.
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2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la
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vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli
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2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente
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provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro
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3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La
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3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla
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1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
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1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
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forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
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1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli
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controllo o di vigilanza.
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e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla
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mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
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ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
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1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è
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1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere
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Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
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1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla
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relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con